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Di seguito puoi trovare alcune domande frequenti

Per “farmacie di turno” si intendono quelle farmacie che sono aperte anche nell’intervallo di mezzogiorno, quando abitualmente sarebbero chiuse, e che restano in servizio tutta la notte, a battenti chiusi e a chiamata.
La Guardia Farmaceutica ( Farmacia di Turno) è un servizio che ogni farmacia aperta al pubblico deve fornire in base a una specifica Legge Regionale (n. 33 del 30 dicembre 2009) ed alla regolamentazione annuale proposta dalla ASL in accordo con Federfarma Varese (Associazione Varesina Titolari di Farmacia) e l’Ordine dei Farmacisti.

Questo servizio ha due caratteristiche principali: la presenza e l’accessibilità su tutto il territorio e la disponibilità 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.

Il servizio è svolto da un farmacista nella farmacia di turno ed assicura la distribuzione dei farmaci durante gli orari di chiusura delle farmacie. Le farmacie di turno svolgono il servizio di norma fino alle 20.00 a battenti aperti e successivamente a battenti chiusi fino all’ora di apertura antimeridiana. Quando il servizio è svolto a battenti chiusi le farmacie possono limitarsi alla distribuzione di medicinali, materiale di medicazione e dietetica speciale.

Per la necessità di prescrizione di farmaci durante la notte e nei giorni festivi è disponibile il servizio di Guardia Medica, chiamato anche servizio di continuità assistenziale, organizzato dalla ASL capillarmente su tutto il territorio provinciale.
La detrazione fiscale in farmacia avviene attraverso la presentazione della Tessera Sanitaria.

Secondo il decreto legislativo n.46 del 1997 troviamo: Lenti oftalmiche correttive e montature per lenti, occhiali per presbiopia, lenti a contatto, apparecchi acustici, cerotti, medicazioni avanzate, siringhe, termometri, apparecchi per la misurazione della pressione, apparecchi per aerosol, pannolini per incontinenza, prodotti ortopedici ( tutori, cavigliere, stampelle ecc,) ausili per disabili, materassi ortopedici, prodotti per dentiere.

Altri esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000 detraibili, sono: contenitori campioni, test di gravidanza, strisce e strumenti per la determinazione del glucosio, del colesterolo, dei trigliceridi, test per le intolleranze alimentari, test autodiagnosi prostata PSA, test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR), test per la rilevazione del sangue occulto nelle feci, test autodiagnosi per la celiachia.

Le spese sanitarie detraibili, oltre a quelle sostenute per prestazioni mediche, analisi ecc., sono costituite anche da spese per: medicinali, medicinali omeopatici, medicinali veterinari e dispositivi medici.

Spese per Medicinali
La detrazione può e deve essere calcolata solo sulla parte che eccede la franchigia di € 129,11.
Le spese devono essere documentate con lo scontrino fiscale “parlante”, ovvero deve indicare:

-la natura del farmaco
-la qualità del farmaco
-la quantità dei beni acquistati
-il codice fiscale del destinatario del medicinale.

Informazioni sulla quantità del prodotto acquistato. L’agenzia delle entrate ha precisato, con la circolare n. 40 del 2009, che sullo scontrino fiscale deve essere indicato il numero di autorizzazione all’immissione in commercio ( AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre di ciascun farmaco. Informazioni sulla natura del prodotto acquistato. Per l’Agenzia è sufficiente che il documento di spesa rechi la dizione generica di “farmaco” o “medicinale”. È possibile in ogni caso fruire dei benefici IRPEF a condizione che i documenti di spesa, indichino comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie riferibili ai farmaci.

Quindi:
-L’indicazione sullo scontrino della natura del farmaco è soddisfatta anche quando è riportata la dicitura “omeopatico” in luogo delle diciture di “farmaco o medicinale”;
– l’indicazione è soddisfatta anche dalla dicitura “ticket” ( può essere riferita solo ai medicinali erogati dal SSN) ovvero dalle sigle SOP ( senza obbligo di prescrizione) e OTC ( medicinali da banco);
– con riguardo alle preparazioni galeniche, per le indicazioni della natura del prodotto venduto può essere riportata la dicitura “farmaco” o “medicinale” e per la qualità dello stesso la dicitura “preparazione galenica”;
-le abbreviazioni “med” o “f.co” equivalgono rispettivamente a medicinale e farmaco

Medicinali Omeopatici
L’agenzia delle Entrate in una circolare diramata in occasione della dichiarazione dei redditi 2009, ha precisato che anche la qualità del medicinale omeopatico, dovrà risultare sullo scontrino fiscale mediante codice a barre che lo identifica, valido in tutta Italia, attribuito da organisimi privati e rilevabile tramite lettura ottica.

Medicinali Veterinari
Sono detraibili solo i farmaci per la cura di animali di compagnia con le medesime modalità di quelli umani. Questi però vanno conteggiati a parte insieme alle parcelle del veterinario, sempre con una franchigia di € 129,11 e con un tetto massimo di € 258,23.

Non è più necessaria la conservazione della prescrizione medica perché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” e dal numero di autorizzazione all’immissione in commercio dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie.

Anche per i ticket, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.

Detrazione dei Dispositivi Medici

L’Agenzia delle Entrate, con le circolari 20/E/2011 e n. 19/E/2012, specifica che i dispositivi medici sono detraibili:

  • dallo scontrino o fattura richiesta devono risultare il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo ( la dicitura “dispositivo medico” non è sufficiente)
  • il contribuente che chiede la detrazione della spesa deve essere in grado di comprovare che ogni dispositivo medico sia contrassegnato dalla marcatura CE ( conservando la confezione o fotocopiando il marchio CE)

Si possono portare in detrazione i dispositivi medici senza conservare la confezione o la fotocopia se sullo scontrino fiscale, oltre alla descrizione del bene, compare anche la dicitura “prodotto con marcatura CE” unitamente all’indicazione della direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi medici diversi da quelli di uso comune indicati nella circolare n. 20/E/2011.

Le categorie merceologiche acquistabili in farmacia che riguardano prodotti dietetici, cosmetici, alimenti, medicazioni, parafarmaci, integratori alimentari non sono soggette a detrazione fiscale. Non è possibile detrarre la spesa per integratori alimentari neppure se prescritti da un medico specialista.
A partire dal novembre 2014, è stata introdotto un nuovo codice di esenzione alla compartecipazione alla spesa farmaceutica, il codice E30, che riguarda i cittadini assistiti affetti da patologie croniche appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare.
La nuova esenzione è stata registrata in Anagrafe Regionale a seguito di autocertificazione del reddito da parte del cittadino registrata in ASL, a partire dal 18 novembre 2014 e successivamente dal 28 febbraio 2015 tramite funzionalità esposta sul Portale Cittadino.
La registrazione in Anagrafe Regionale dell’ autocertificazione per reddito E30 abilita la diffusione e l’utilizzo massivo sul territorio lombardo della ricetta dematerializzata in quanto permette di eliminare la firma autografa del cittadino sulla ricetta cartacea.
La possibilità di effettuare l’autocertificazione E30 in farmacia è limitata però ai cittadini che siano maggiorenni ed operino in qualità di diretto interessato; non è quindi possibile, in farmacia, effettuare autocertificazione in qualità di tutore / amministratore di sostegno di terzi o comunque con delega di terzi.
Si precisa comunque che la precedente modalità di attestazione del diritto all’esenzione con indicazione in ricetta di patologia rara e firma del paziente sarà valida fino al 30 settembre 2015.